Articolo 452 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Trasformazione del rito

Dispositivo

Note

(1) Tale ordine di restituzione, motivato, ma insindacabile, contiene implicitamente una statuizione d'inammissibilità.

(2) Tale comma è stato sostituito dall'art. 35, della l. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi dall'art. 2 nonies, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144 e poi così modificato prima dall'art. 1, L. 05.06.2000, n. 144 (G.U. 07.06.2000, n. 131), entrata in vigore l'8 giugno 2000, e poi dall'art. 1, comma 45, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017.La Corte Costituzionale con sentenza n.183 del 14 aprile 1990 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 452, comma 2, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 11486/2010

2Cass. pen. n. 32234/2007

3Cass. pen. n. 874/1999

4Cass. pen. n. 397/1999

5Cass. pen. n. 10283/1997

6Cass. pen. n. 6196/1995

7Cass. pen. n. 2773/1995

8Cass. pen. n. 7988/1993

9Cass. pen. n. 2987/1993

10Cass. pen. n. 1666/1993

11Cass. pen. n. 10569/1992

12Cass. pen. n. 8176/1992

13Cass. pen. n. 12891/1991