Articolo 460 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Requisiti del decreto di condanna

Dispositivo

1. Il decreto di condanna contiene (1):

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo [240], secondo comma del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena (5). Nei casi previsti dagli articoli [196] e [197] del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero (6).

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (7) (10).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]d) il dispositivo,con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla letterah-ter);[omissis]h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste;h-bis)l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.[omissis]5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie.Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anchese divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto seil condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione,l’imputatonon commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.__________________

Note

(1) Tale decreto è idoneo a divenire irrevocabile e a costituire titolo per eseguire la pena inflitta, a meno che la parte non si opponga.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 luglio 2016, n. 201 ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2016, n. 201 (in G.U. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e) nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(4) Da ciò si comprende come il decreto penale sia chiamato ad assolvere una funzione analoga a quella dell'informazione di garanzia.

(5) L'art. 2 decies, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144 ha soppresso il seguente periodo: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati".

(6) La Corte Cost. ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sent. 18 novembre 2000, n. 504, tale comma nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale.

(7) Tuttavia può giustificare una revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168.

(8) Lettera così modificata dall'art. 28, co. 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

(9) Lettera aggiunta dall'art. 28, co. 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

(10) Comma così modificato dall'art. 28, co. 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. pen. n. 34500/2018

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell'impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34500 del 20 luglio 2018)

2Cass. pen. n. 5096/2018

L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilitàdi notificare il decreto a seguito dell'irreperibilitàdell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5096 del 2 febbraio 2018)

3Cass. pen. n. 2368/2018

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell'impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2368 del 19 gennaio 2018)

4Cass. pen. n. 30825/2017

L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30825 del 21 giugno 2017)

5Cass. pen. n. 21897/2017

In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21897 del 5 maggio 2017)

6Cass. pen. n. 9817/2015

La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9817 del 6 marzo 2015)

7Cass. pen. n. 9212/2012

In tema di decreto penale di condanna, l'omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione e quest'ultima non è soggetta all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 c.p.p..(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9212 del 8 marzo 2012)

8Cass. pen. n. 7022/2012

L'irreperibilità prevista dall'art. 460, comma quarto, c.p.p., che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7022 del 22 febbraio 2012)

9Cass. pen. n. 11358/2008

Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero, purché al momento della presentazione dell'impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall'imputato. (Fattispecie in tema di ricorso presentato per l'omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11358 del 14 marzo 2008)

10Cass. pen. n. 6458/2008

La revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell'imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, atteso che tale revoca è consentita solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la suddetta ragione. (Nella specie la revoca del decreto penale era stata adottata per mancato ritiro dell'atto, notificato a mezzo posta, da parte dell'imputato).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6458 del 11 febbraio 2008)

11Cass. pen. n. 21821/2004

L'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ed è sanata dalla presentazione dell'opposizione poichè, avendo l'atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della disposizione violata.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21821 del 7 maggio 2004)

12Cass. pen. n. 16002/2004

Anche dopo la modifica dell'art. 460 c.p.p. ad opera dell'art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., poiché nella fase dell'emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16002 del 6 aprile 2004)

13Cass. pen. n. 5849/2004

Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d'ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L'eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d'ufficio nominato in occasione dell'emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l'opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all'art. 461 c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5849 del 13 febbraio 2004)

14Cass. pen. n. 9898/2003

L'art. 460, comma 5 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 37 comma 2, lett. b), della L. 16 dicembre 1999, n. 479 — in base al quale nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo il reato è estinto se, entro i termini previsti, l'imputato non commette altri reati — deve essere considerata “norma sostanziale”, in quanto ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato, con la conseguenza dell'applicabilità del principio del favor rei, posto dall'art. 2, comma 3 c.p., in materia di successione di leggi penali nel tempo, anziché del principio tempus regit actum stabilito per la disciplina processuale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9898 del 4 marzo 2003)

15Cass. pen. n. 4401/2000

Interrompe la permanenza del reato il decreto penale di condanna, dal momento della notifica all'imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e comparizione all'udienza di questi, il decreto penale sia stato revocato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4401 del 10 aprile 2000)

16Cass. pen. n. 3577/2000

Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, dispone la restituzione degli atti al P.M., assimilando tale situazione a quella della irreperibilità, non può qualificarsi «abnorme» in quanto la restituzione è prevista dall'art. 459, comma 3, c.p.p. (in caso di mancato accoglimento della richiesta del P.M.) e dell'art. 460, comma 4, (in caso di irreperibilità del destinatario), ma al più come illegittimo e comunque non imputabile. (La Corte ha osservato che l'assimilabilità della situazione determinata dall'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilità, si risolve in una maggior tutela dell'imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3577 del 5 gennaio 2000)

17Cass. pen. n. 8547/1999

Ai fini dell'emissione del decreto penale non è previsto che l'imputato debba essere preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all'art. 555 c.p.p., che attiene all'ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all'art. 460 c.p.p., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all'art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell'opposizione a decreto penale: in tale caso l'imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8547 del 5 luglio 1999)

18Cass. pen. n. 4624/1993

La nullità del decreto penale, concernente il difetto di motivazione, è sanata con l'opposizione e l'introduzione dell'ordinario giudizio di cognizione, poiché in tal caso si determina la revoca del provvedimento de quo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4624 del 6 maggio 1993)