Articolo 463 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

Dispositivo

Note

(1) L'opposizione sortisce un effetto estensivo, limitatamente ai casi in cui il decreto di condanna sia stato pronunciato contro una pluralità di imputati per il medesimo fatto.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 3309/2018

2Cass. pen. n. 16023/2016

3Cass. pen. n. 14884/2003