Articolo 111 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Deposito telematico
Dispositivo
- (1)Salvo quanto previsto dall'articolo [175], in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
- Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
- Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche (2).
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 6, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 24708/2025
E' abnorme, in quanto riferita a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare e, quindi, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema, l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta in forma cartacea (cd. analogica) direttamente in udienza. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi). (Annulla senza rinvio, Tribunale Tivoli, 27/01/2025)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24708 del 6 maggio 2025)
2Cass. pen. n. 47016/2024
In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a cd "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema "APP". (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto). (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale L'Aquila, 15/05/2024)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 47016 del 6 novembre 2024)
3Cass. pen. n. 20754/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la presentazione della querela a cura del difensore deve essere effettuata attraverso il portale del processo penale telematico, ex artt. 111-bis, cod. proc. pen. e 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel solo caso in cui essa sia depositata presso la Procura della Repubblica, potendo, invece, essere inoltrata e ricevuta anche in formato cartaceo ove sia depositata preso gli uffici delle forze dell'ordine. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Teramo, 23/11/2023)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20754 del 3 aprile 2024)