Articolo 133 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Disposizione generale
Dispositivo
- (1)Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo [133].
Note
(1) Disposizione introdotta dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").