Articolo 133 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Disposizione generale

Dispositivo

1. (1)Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo [133].

Note

(1) Disposizione introdotta dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").