Articolo 492 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Dichiarazione di apertura del dibattimento
Dispositivo
1. Compiute le attività indicate negli articoli [484] e seguenti (1), il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario [126] che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.
Note
(1) Vengono qui richiamate le norme da rispettare per una valida costituzione delle parti in giudizio.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 10107/1998
La mancata lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità e tenuto conto che detta violazione non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178, lett. c) c.p.p., posto che essa non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e che l'esigenza della contestazione è soddisfatta dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio, corrispondente all'atto cui la legge processuale demanda la funzione della editio actionis, e non dalla lettura in udienza dell'imputazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10107 del 25 settembre 1998)