Articolo 497 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Atti preliminari all'esame dei testimoni

Dispositivo

Note

(1) Si tratta dell'applicazione concreta del principio sancito dall'art. 198, che impone al teste il dovere «di rispondere secondo verità».

(2) Si ricordi che è fatto divieto di testimonianza anonima.

(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 8, della l. 13 agosto 2010, n. 136 e così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(4) Si tratta di un caso di nullità relativa sanabile ex art. 183, lett. a), secondo cui se la parte ha proceduto all'esame o al controesame, può dirsi che abbia accettato gli effetti dell'atto, e non possa quindi più dedurre la nullità.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 21886/2010

2Cass. pen. n. 21784/2010

3Cass. pen. n. 45696/2008

4Cass. pen. n. 5189/1994

5Cass. pen. n. 10973/1991