Articolo 513 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare

Dispositivo

Note

(1) Il comma in esame è stato modificato dall'art. 18, della l. 1 marzo 2001, n. 63 e poi dall'art. 10, della l. 28 aprile 2014, n. 67. Il testo precedente stabiliva: "1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4."

(2) Tale comma è stato prima dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. con sent. 2 novembre 1998, n. 361, nella parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti, alla lettura si applicasse l'art. 500, commi 2 bis e 4, del c.p.p. Poi è stato così modificato dall'art. 18, della l. 1 marzo 2001. Il testo precedente stabiliva: " 2.Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l' accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e` possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. "

Massime giurisprudenziali (23)

1Cass. pen. n. 13895/2015

2Cass. pen. n. 9867/2014

3Cass. pen. n. 30121/2005

4Cass. pen. n. 16859/2004

5Cass. pen. n. 25898/2002

6Cass. pen. n. 12277/2002

7Cass. pen. n. 11626/2000

8Cass. pen. n. 6585/2000

9Cass. pen. n. 5563/2000

10Cass. pen. n. 13330/1999

11Cass. pen. n. 10795/1999

12Cass. pen. n. 10258/1999

13Cass. pen. n. 9047/1999

14Cass. pen. n. 7277/1999

15Cass. pen. n. 3091/1999

16Cass. pen. n. 486/1999

17Cass. pen. n. 13090/1998

18Cass. pen. n. 10107/1998

19Cass. pen. n. 4265/1998

20Cass. pen. n. 1443/1998

21Cass. pen. n. 9003/1997

22Cass. pen. n. 8244/1997

23Cass. pen. n. 11421/1995