Articolo 517 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che, anche in mancanza della contestazione del dibattimento, qualora per i reati concorrenti si dovesse pervenire all'emanazione di più sentenze irrevocabili di condanna, la disciplina sostanziale del concorso formale e delle continuazione sarebbe applicabile, a vantaggio del condannato in fase di esecuzione ex art. 671, comma 1, a differenza delle circostanze aggravanti, che se non contestate non possono più essere prese in considerazione.

(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 187, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e poi modificato dall'art. 47, comma 5, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) La Corte Cost. si è più volte pronunciata a riguardo di tale articolo prima, con sent. 30 maggio 1994, n. 265, lo ha dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. Poi, con sent. 19 dicembre 1995, n. 530, l'illegittimità è stata dichiarata in quanto la norma non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. Successivamente ,con sent. 22 ottobre 2012, n. 237, l’illegittimità costituzionale è stata dichiarata nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Infine, la Corte Cost. si è da ultimo pronunciata nel senso dell'illegittimità, con sent. 23-25 giugno 2014, n. 184, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del presente codice, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2015, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2018, n. 141, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 11 aprile 2019, n. 82 (in G.U. 1ª s.s. 17/04/2019, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione".

(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 14 giugno 2022, n. 146, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli".

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 12345/2018

2Cass. pen. n. 16608/2017

3Cass. pen. n. 9696/2015

4Cass. pen. n. 47666/2014

5Cass. pen. n. 44709/2004

6Cass. pen. n. 48593/2003

7Cass. pen. n. 1431/2002

8Cass. pen. n. 40714/2001

9Cass. pen. n. 8131/2000

10Cass. pen. n. 6251/2000

11Cass. pen. n. 5180/1999

12Cass. pen. n. 11671/1999

13Cass. pen. n. 10551/1999

14Cass. pen. n. 10394/1999

15Cass. pen. n. 4/1999

16Cass. pen. n. 6443/1998

17Cass. pen. n. 5072/1998

18Cass. pen. n. 6153/1994

19Cass. pen. n. 8959/1993