Articolo 519 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Diritti delle parti

Dispositivo

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. l) n. 1) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

(2) Comma così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. l) n. 2) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").Nella precedente formulazione, tale comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale prima, con sent. n. 241 del 3 giugno 1992, nella parte in cui nei casi previsti dall'art. 516 del c.p.p.non consentiva al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e nell'inciso "a norma dell'art. 507 del c.p.p." e poi, con sent. n. 50 del 20 febbraio 1995, nella parte in cui non consentiva al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove nel caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del c.p.p..

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 39235/2011

2Cass. pen. n. 7641/2010

3Cass. pen. n. 15927/2009

4Cass. pen. n. 29213/2005

5Cass. pen. n. 11783/1995

6Cass. pen. n. 1890/1994