Articolo 537 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Indegnità a succedere

Dispositivo

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo [463] del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere (1).

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11/01/2018, n. 4 con decorrenza dal 16/02/2018.