Articolo 598 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

Dispositivo

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 34, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(2) Nel caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello exart. 603 del c.p.p., la norma prevede l'obbligatorietà della partecipazione delle parti all'udienza.

(3) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha modificato il comma 2 e introdotto i commi 1-bis, 4-bis e 4-ter.