Articolo 658 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
Dispositivo
- (1)Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo [215], secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo [665] chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo [679].
Note
(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.