Articolo 193 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

Dispositivo

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [241], [654] (1).

Note

(1) L'eccezione rappresentata dalle norme civili in tema di stato di famiglia o di cittadinanza si giustifica a fronte della delicatezza caratterizzante tali materie.