Articolo 198 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Obblighi del testimone
Dispositivo
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte [497] 2].
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [63]; [372], [384] c.p.].
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 21784/2010
L'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice. (Rigetta, App. Bologna, 29 maggio 2006).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21784 del 10 marzo 2010)
2Cass. pen. n. 41169/2008
Le dichiarazioni dell'imputato di reato collegato, pur se assunte irritualmente con forma della testimonianza e con la pronuncia della formula di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall'art. 198, comma secondo, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41169 del 4 novembre 2008)