Articolo 201 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Segreto di ufficio

Dispositivo

Note

(1) Tali soggetti non hanno tanto la facoltà, come previsto ex art. 200 in caso di segreto professionale, quanto l' obbligo di astenersi dal deporre.

(2) Tuttavia sono salvi i casi in cui tali soggetti hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria (ad es. artt.331,361 e362).

(3) Il segreto d'ufficio è inopponibile nei procedimenti relativi ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione previsti dall'art. 90 del testo costituzionale, ex art. 6, comma 2 della l. 5 giugno 1989, n. 219.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 37095/2009