Articolo 201 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Segreto di ufficio

Dispositivo

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali [357] c.p.], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [358] c.p.] hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [204], [256]; [326] c.p.] (1).

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo [200] commi 2 e 3 (2) (3).

Note

(1) Tali soggetti non hanno tanto la facoltà, come previsto ex art. 200 in caso di segreto professionale, quanto l' obbligo di astenersi dal deporre.

(2) Tuttavia sono salvi i casi in cui tali soggetti hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria (ad es. artt.331,361 e362).

(3) Il segreto d'ufficio è inopponibile nei procedimenti relativi ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione previsti dall'art. 90 del testo costituzionale, ex art. 6, comma 2 della l. 5 giugno 1989, n. 219.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 37095/2009

L'esame testimoniale dei componenti di un collegio giudicante, nel caso in cui l'imputazione attenga ad un fatto intimamente connesso con quanto si è detto e deciso nella camera di consiglio, si estende legittimamente ai giudizi formulati e ai voti espressi in quella sede, posto che l'obbligo di denuncia che grava sul pubblico ufficiale, in tal caso i componenti del collegio, fa venire meno il vincolo del segreto. (Fattispecie in cui l'imputazione per il delitto di falsità ideologica in atto pubblico atteneva alla redazione da parte del presidente estensore di un Tribunale del riesame di un'ordinanza con statuizione difforme da quella deliberata in camera di consiglio). (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 08/07/2008).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37095 del 22 aprile 2009)