Articolo 205 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
Dispositivo
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato (1).
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti (2).
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione [213] o di confronto [211] o per altra necessità.
Note
(1) Trattasi di regola tassativa, a cui non sono previste eccezioni.
(2) La testimonianza può essere assunta in tali modalità solo a fronte di un'espressa richiesta, giustificata dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle funzioni cui sono preposti.