Articolo 205 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di regola tassativa, a cui non sono previste eccezioni.

(2) La testimonianza può essere assunta in tali modalità solo a fronte di un'espressa richiesta, giustificata dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle funzioni cui sono preposti.