Articolo 219 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Modalità dell'esperimento giudiziale

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che molto spesso tale mezzo di prova viene ad essere esplicato fuori dall'aula di udienza.

(2) Ciò comporta il rispetto di un generale obbligo di adottare di cautela, così da assicurare i beni dal rischio di essere messi in pericolo.