Articolo 221 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Nomina del perito
Dispositivo
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo [36] (1).
Note
(1) Si ricordi che l'ufficio di perito è obbligatorio, il quale dunque viene meno solo a fronte di cause di incapacità o incompatibilità (art. 222).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 2211/2006
In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non iscritti nell''Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilità della stessa.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2211 del 19 gennaio 2006)