Articolo 231 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Sostituzione del perito

Dispositivo

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549 (1).

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione [223] (2).

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

Note

(1) Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione ex art. 70 delle disp. att. del presente codice.

(2) In caso di dichiarazione di astensione o domanda di ricusazione, il giudice procede anche a sostituire l'esperto astenutosi o ricusato, nominando altro perito cui conferire l'incarico.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 31404/2010

Rientra nei poteri del giudice, pur dopo avere dato corso alla procedura di sostituzione del perito, confermare l'incarico al perito in precedenza nominato, per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito, avendo ritenuto valide le giustificazioni rese quanto al ritardo nel deposito della relazione peritale (nella specie, dovuto a gravi motivi di salute). (La Corte ha anche osservato che la relazione depositata prima dell'audizione del perito e della successiva conferma dell'incarico non è inutilizzabile, poiché l'operatività della sostituzione dipende dall'ascolto delle eventuali giustificazioni del perito, e comunque la prova non è costituita dalla relazione peritale, bensì dalle dichiarazioni rese dal perito in sede di esame dibattimentale). (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 05/05/2008).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31404 del 30 aprile 2010)