Articolo 246 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ispezione di luoghi o di cose
Dispositivo
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento (1).
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore [131], [378] (2).
Note
(1) Si ricordi che ex art. 244, comma secondo, l'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
(2) Tali poteri dell'autorità giudiziaria devono esercitarsi con provvedimento motivato da ricomprendersi nel verbale.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 21539/2009
Nell'ipotesi in cui si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di procedervi personalmente e di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia persona indagata, quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato suo difensore di fiducia e non sottoposto in quel momento ad indagini, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate. (Rigetta, Trib. La Spezia, 22 Ottobre 2008).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21539 del 18 febbraio 2009)
2Cass. pen. n. 6002/2007
L'obbligo per l'autorità giudiziaria, che si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia sottoposto all'indagine, se lo studio professionale interessato sia cointestato ad altro avvocato non sottoposto in quel momento all'indagine e che abbia assunto l'ufficio difensivo seppure al di fuori di quel procedimento, con la conseguente nullità, ove l'avviso non sia dato, degli atti compiuti. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Cremona, 6 Aprile 2007).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6002 del 8 novembre 2007)
3Cass. pen. n. 2555/1994
Il verbale di sopralluogo, nel quale si descrive una situazione soggetta a modifiche - quale è quella di una sede stradale occlusa considerata nella specie dai verbalizzanti - è un tipico atto per il dibattimento a norma dell'art. 431 lett. b) c.p.p. Il concetto di irripetibilità si riferisce infatti all'impossibilità di attuare in sede dibattimentale quello stesso atto che la polizia giudiziaria ha a suo tempo compiuto. (Nella specie l'ispezione dei luoghi, atto previsto dagli artt. 244 e 246 c.p.p. tra i «mezzi di ricerca delle prove», che consiste nella verifica e descrizione dello stato dei luoghi attuate sul posto ed è strutturalmente diverso dal mezzo di prova costituito dalla testimonianza).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2555 del 26 febbraio 1994)
4Cass. pen. n. 6861/1993
L'ispezione dei luoghi non è una prova ma un mezzo di ricerca della prova: in quanto tale sfugge alla disciplina dettata dall'art. 495, secondo comma, c.p.p., non essendo consentito ricomprendere nel termine «prova» — intesa come fonte di convincimento — il «mezzo» attraverso il quale la prova stessa viene ricercata per essere poi offerta al giudice ai fini della decisione. Le nozioni di mezzo di prova e di mezzo di ricerca della prova sono fra loro nettamente differenziate anche sotto il profilo normativo, come è dato evincere dal fatto che tutti i «mezzi di prova» — ossia le fonti di prova, personali o reali (testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, documenti) — sono ricompresi nel titolo secondo del libro terzo del codice penale, i «mezzi di ricerca dalla prova» (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) trovano una loro specifica ed autonoma disciplina nel successivo titolo terzo. Il ruolo che il nuovo codice di rito assegna al giudice gli impedisce di svolgere, di regolare, attività di ricerca della prova, essendo ciò demandato alle parti. Ne consegue che il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere ad ispezione dei luoghi è ricorribile in cassazione a norma dell'art. 606, primo comma, lettera d), c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6861 del 9 luglio 1993)