Articolo 256 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato
Dispositivo
(1)1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri (2).
- Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta gironi dalla trasmissione.
- Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.
Note
(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 16, della l. 3 agosto 2007, n. 124.
(2) Tale norma deve leggersi in chiave integrativa rispetto alla disciplina già dettata dall'art. 256, commi 3 e 4.