Articolo 256 ter Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato

Dispositivo

(1)1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri (2).

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta gironi dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 16, della l. 3 agosto 2007, n. 124.

(2) Tale norma deve leggersi in chiave integrativa rispetto alla disciplina già dettata dall'art. 256, commi 3 e 4.