Articolo 261 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Rimozione e riapposizione dei sigilli
Dispositivo
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario [126]. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 14992/2011
Le operazioni di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato sono affette da nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14992 del 13 aprile 2011)
2Cass. pen. n. 6354/2006
In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura regolamentare in quanto è volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolarità formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullità relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6354 del 17 febbraio 2006)
3Cass. pen. n. 2592/1998
In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed è già sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice. L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell'art. 178 c.p.p., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame è del tutto estranea.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2592 del 27 febbraio 1998)
4Cass. pen. n. 6703/1997
In tema di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, qualora le relative operazioni, in violazione dell'art. 261 c.p.p., siano state effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato, ciò determina una nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima della pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare del provvedimento conclusivo di tale fase, ex art. 424 c.p.p. (Nella fattispecie, è stata ritenuta tardiva l'eccezione di nullità formulata dall'imputato dopo che, nell'udienza preliminare, era stato introdotto il giudizio abbreviato, essendo ormai preclusa la definibilità dell'udienza preliminare con un provvedimento ex art. 424 c.p.p., dovendo il giudice definire il giudizio abbreviato con sentenza a norma dell'art. 442 c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6703 del 9 luglio 1997)