Articolo 696 quinquies Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
Dispositivo
- L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.