Articolo 701 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Garanzia giurisdizionale
Dispositivo
1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta (1). L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell'interprete e di esso è fatta menzione nel verbale (2).
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo [715] o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo [716]. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
Note
(1) Si tratta della c.d. estradizione consensuale, che dà rilevanza alla volontà dell'estradando, ma solo sotto il profilo dello snellimento dei tempi, in quanto elide la fase di garanzia giurisdizionale. L'assenso, infatti, non impone l'accoglimento della richiesta, il quale resta subordinato alle condizioni di legge e la cui sussistenza viene verificata dal ministro.
(2) Tale consenso, inoltre, si ritiene irrevocabile, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate ex art. 205 bis disp. att. del presente codice.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 19756/2008
In tema di estradizione per l'estero, la competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, in caso dell'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., appartiene alla corte d'appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali. (Rigetta, App. Milano, 22 ottobre 2007).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19756 del 1 aprile 2008)
2Cass. pen. n. 47465/2003
La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, appartiene alla corte di appello che ha disposto ex art. 715 c.p.p. la misura coercitiva in via provvisoria ovvero alla corte di appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 c.p.p., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto c.p.p. (residenza, dimora e domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47465 del 11 dicembre 2003)