Articolo 709 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che l'art. 19 della Convenzione europea sull'estradizione recita: "Consegna rinviata o condizionale. 1. La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell’individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l’estradizione è domandata. 2. Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà rimettere temporaneamente alla Parte richiedente l’individuo richiesto, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti."

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 44441/2008

2Cass. pen. n. 41540/2006

3Cass. pen. n. 4643/2004

4Cass. pen. n. 36549/2003

5Cass. pen. n. 35658/2003

6Cass. pen. n. 34796/2001