Articolo 718 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Revoca e sostituzione delle misure

Dispositivo

Note

(1) Il procedimento in camera di consiglio davanti alla corte d'appello chiamata a deliberare sulla revoca o sulla sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme partecipate di cui all'art. 127 e non secondo la procedura di cui all'art. 299.

(2) Ciò si pone in linea con la considerazione che il Ministro è il titolare del procedimento di estradizione in quanto a questi è rimessa la decisione definitiva in merito.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 16830/2010

2Cass. pen. n. 11180/2009

3Cass. pen. n. 44116/2008

4Cass. pen. n. 15628/2008

5Cass. pen. n. 47527/2007

6Cass. pen. n. 41990/2004

7Cass. pen. n. 26156/2003

8Cass. pen. n. 31902/2002

9Cass. pen. n. 34796/2001

10Cass. pen. n. 2832/1998

11Cass. pen. n. 4497/1998

12Cass. pen. n. 841/1998

13Cass. pen. n. 2931/1995

14Cass. pen. n. 3384/1995