Articolo 725 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esecuzione delle rogatorie

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 con decorrenza dal 31 ottobre 2017.

(2) Tale deroga al principio dellocus regit actumè diretta a consentire l'esecuzione secondo quelle formalità che rendono l'atto compiuto utilizzabile nello Stato richiedente.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 25050/2010

2Cass. pen. n. 22634/2004

3Cass. pen. n. 43950/2001