Articolo 726 sexies Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Audizione mediante teleconferenza

Dispositivo

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo [726], comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.