Articolo 729 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere
Dispositivo
1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 44673/2008
Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre all'Autorità giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità speciale di cui all'art. 729, comma primo, c.p.p., che attiene alle rogatorie "all'estero".(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44673 del 12 novembre 2008)