Articolo 740 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate

Dispositivo

(1)1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5, della l. 3 agosto 2009, n. 116.