Articolo 742 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Dispositivo
- Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.