Articolo 744 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
Dispositivo
1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1).
Note
(1) Tale richiesta rientra dunque nell'ambito della discrezionalità del ministro, il quale è tenuto nel caso specifico a valutare elementi esterni al procedimento in concreto e richiedenti una valutazione politico-sociale piuttosto che strettamente giudiziaria.