Articolo 16 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Leggi penali speciali
Dispositivo
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti (1).
Note
(1) Si discute se il principio della priorità delle norme del codice penale valga solo nei confronti delle leggi speciali complementari al codice, oppure anche per le leggi eccezionali. La dottrina dominante ritiene che la normativa del codice trova sempre applicazione, salvo il caso in cui non vi sia un'espressa deroga da parte delle leggi eccezionali.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 14791/2020
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel processo minorile, posto che la normativa in materia (d.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14791 del 6 febbraio 2020)
2Cass. pen. n. 49494/2019
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel processo minorile, posto che la normativa in materia (d.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", ai sensi dell'art. 16 cod. pen., e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto di cui all'art. 27 del medesimo decreto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen. (Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CATANIA, 07/09/2018).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 49494 del 11 settembre 2019)
3Cass. pen. n. 739/1981
L'art. 16 c.p. regola i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali, le quali, limitandosi a prevedere, nella normalità dei casi, particolari figure di reati in corrispondenza di particolari e contingenti interessi da tutelare, in virtù dell'art. 16 si rimettono al codice penale in ordine all'applicazione di norme di carattere generale o di interi istituti giuridici. Così, la facoltà riconosciuta al giudice dagli artt. 24, ultimo comma, e 26, ultimo comma c.p., di triplicare rispettivamente la pena della multa o quella dell'ammenda, quando ritenga che tali sanzioni pecuniarie, per le condizioni economiche dell'imputato, sarebbero inefficienti anche se irrogate nella misura massima edittale, permane pure in relazione alle pene pecuniarie comminate dalle leggi speciali posteriori all'emanazione del codice penale, sempre che queste non dispongano diversamente.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 739 del 4 febbraio 1981)