Articolo 17 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pene principali: specie

Dispositivo

Le pene principali stabilite per i delitti sono (1):

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

Note

(1) La Corte Cost., con sent. 28 aprile 1994, n.68,si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale articolo "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

(2) E' stata soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs-lt. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 dlgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena,l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata con l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

(4) La norma distingue i delitti dalle contravvenzioni (v. ancheLibro III) Si ricordi il fallimento dei tentativi volti ad individuare criteri discretivi sostanziali. La Cassazione dal canto suo considera prevalente il criterio distintivo offerto dalla sanzione.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 28579/2022

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28579 del 17 marzo 2022)

2Cass. pen. n. 43711/2015

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, con conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43711 del 24 settembre 2015)

3Cass. pen. n. 7337/2006

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 cod.pen. - in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice - per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo della Costituzione, laddove si prevede l'irrogazione della pena dell'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" (cioè di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il "giovane adulto" rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse con l'età adulta.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7337 del 18 gennaio 2006) Corte cost. n. 168/1994È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, l'art. 17 del codice penale, nella parte in cui non esclude l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei riguardi dei minorenni.(Corte costituzionale, Sez. I, sentenza n. 168 del 28 aprile 1994)