Articolo 19 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pene accessorie: specie

Dispositivo

Le pene accessorie per i delitti sono:

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36]; c.p.p. [543].

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671] 2] (4).

Note

(1) Il comma in esame è stato inserito per opera dell' art. 5, c. 1, l. 27 marzo 2001, n. 97.

(2) Al n° 6 l' espressione "potestà dei genitori" è stata sostituita con "responsabilità genitoriale" dall’art. 93, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Attraverso la l. 205/99, il Governo è stato chiamato a porre in essere il processo di depenalizzazione di alcuni reati attraverso la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie per questi già previste.

(4) La legge 24 novembre 1981, n. 689 ha inserito le voci 4 e 5 come pene accessorie per i delitti e la voce 2 tra quelle relative alle contravvenzioni.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 46787/2023

La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46787 del 18 ottobre 2023)

2Cass. pen. n. 47502/2022

La sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 47502 del 29 settembre 2022)

3Cass. pen. n. 21906/2021

In tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale. (Conf. anche n. 9395 del 1994). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/07/2020).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21906 del 18 maggio 2021)

4Cass. pen. n. 6240/2015

Sono riconducibili al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, ragione per la quale la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 6240 del 12 febbraio 2015)

5Cass. pen. n. 7917/1998

La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante. (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l'altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - ex art. 570, comma secondo - ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l'altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7917 del 6 luglio 1998)