Articolo 19 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pene accessorie: specie

Dispositivo

Note

(1) Il comma in esame è stato inserito per opera dell' art. 5, c. 1, l. 27 marzo 2001, n. 97.

(2) Al n° 6 l' espressione "potestà dei genitori" è stata sostituita con "responsabilità genitoriale" dall’art. 93, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Attraverso la l. 205/99, il Governo è stato chiamato a porre in essere il processo di depenalizzazione di alcuni reati attraverso la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie per questi già previste.

(4) La legge 24 novembre 1981, n. 689 ha inserito le voci 4 e 5 come pene accessorie per i delitti e la voce 2 tra quelle relative alle contravvenzioni.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 46787/2023

2Cass. pen. n. 47502/2022

3Cass. pen. n. 21906/2021

4Cass. pen. n. 6240/2015

5Cass. pen. n. 7917/1998