Articolo 22 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ergastolo

Dispositivo

Note

(1) Quando emette la condanna, il giudice, ai sensi e non oltre i limiti dettati dall'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sostituire la pena della reclusione con: semidetenzione, libertà controllata o multa. Quando la condanna viene eseguita, al contrario, potranno trovare applicazione le misure alternative alla detenzione, ossia l'affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata.

(2) La possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'esterno, in caso di delitti particolarmente gravi, viene concessa solo nel caso in cui si possa escludere che il lavoro stesso consenta al detenuto di collegarsi in qualsiasi modo con esponenti della criminalità organizzata o eversiva (si veda la l. 26 luglio 1975, n. 354, all'art. 4 bis introdotto con d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata -, convertito in legge 12 luglio 1991).

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n.68, si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale articolo "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 36894/2024

2Cass. pen. n. 26628/2024

3Cass. pen. n. 28908/2024

4Cass. pen. n. 28579/2022

5Cass. pen. n. 40270/2018

6Cass. pen. n. 7428/2017

7Cass. pen. n. 34199/2016

8Cass. pen. n. 34111/2015

9Cass. pen. n. 39531/2007

10Cass. pen. n. 16400/2007

11Cass. pen. n. 2128/2000

12Cass. pen. n. 536/1993