Articolo 26 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ammenda

Dispositivo

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000 (1) (2) (3).

Note

(1) I limiti edittali dell'ammenda hanno assunto una diversa configurazione per opera dell'art. 101 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In precedenza erano fissati in misura non inferiore a lire ottocento nel minimo e non superiore a lire quattrocentomila nel massimo.La configurazione attuale è la risultante dell'intervento legislativo operato con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 3, comma 61)

(2) La formulazione originaria del codice presentava un comma ulteriore, il quale prevedeva che «quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice, ha facoltà di aumentarla fino al triplo». Tale disposizione è stata abrogata attraverso l'art. 101 della l. n. 689/198. La norma ha quindi introdotto nel codice penale l'art. 133 bis, comma 2, cui si rimanda per quanto attiene alla facoltà del giudice di aumentare l'ammontare della pena pecuniaria.

(3) Nell'intento di porre in atto un processo di depenalizzazione, il legislatore ha previsto in via generale l'aumento delle pene pecuniarie stabilite per i singoli reati disciplinati dal codice penale e dalle leggi speciali, secondo i criteri sanciti dall'art. 113 della stessa norma.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 4718/1999

Fino alla data del 31 dicembre 2001 ogni sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, espressa in lire si intende espressa anche in euro, secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato, ma solo a decorrere dall'1 gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria dovrà essere tradotta in euro, secondo la previsione di cui all'art. 51, comma 2, del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213. Ne consegue che attualmente non è possibile fissare la sanzione pecuniaria solo in euro. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rettificato la sentenza impugnata, rideterminando in lire la pena della multa che era stata espressa in euro).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4718 del 3 novembre 1999)

2Cass. pen. n. 7317/1994

Nel caso di oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola ammenda, di cui all'art. 162 c.p., quando la pena edittale è indeterminata nel massimo - come nella specie per la contravvenzione prevista dall'art. 677, primo comma, c.p. - occorre fare riferimento al disposto dell'art. 26 c.p., secondo il quale la pena dell'ammenda pura non può essere superiore a due milioni di lire. Pertanto, in tal caso, la somma da pagare deve essere pari alla terza parte del detto importo di lire due milioni, cioè lire seicentosessantaseimila.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7317 del 23 giugno 1994)