Articolo 28 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Interdizione dai pubblici uffici

Dispositivo

Note

(1) L'articolo 186 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U di disciplina del mercato finanziario) prevede specifiche ipotesi di interdizione dai pubblici uffici, in relazione al reato di manipolazione del mercato, di cui all'articolo 185 del medesimo testo di legge.

(2) Tale numero è stato colpito da due pronunce della Corte Costituzionale. Prima, la sent. 13 gennaio 1966, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro", poi la sent. 19 luglio 1968, n. 113 "per quanto attiene alle pensioni di guerra".

(3) La sentenza 13 gennaio 1966, n. 3 (di cui anche alla nota 2 del presente articolo) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma in esame "limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro".

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. pen. n. 25133/2025

2Cass. pen. n. 13573/2025

3Cass. pen. n. 6528/2025

4Cass. pen. n. 46473/2023

5Cass. pen. n. 12676/2023

6Cass. pen. n. 14025/2022

7Cass. pen. n. 39004/2021

8Cass. pen. n. 28584/2017

9Cass. pen. n. 4044/2004

10Cass. pen. n. 43604/2003

11Cass. pen. n. 2383/2000

12Cass. pen. n. 10108/1997

13Cass. pen. n. 2650/1997

14Cass. pen. n. 5495/1987

15Cass. pen. n. 6183/1980

16Cass. pen. n. 391/1966