Articolo 32 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
Dispositivo
(1)L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti (2) con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (3).
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni [19] n. 5].
Note
(1) L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n.689; da ultimo è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2) La dottrina ha sottolineato che il termine "contrattare" comprende sia in contratti di natura privatistica, sia quelli di natura pubblicistica, esclusi però i contratti diretti ad ottenere un pubblico servizio, come ad esempio quelli di fornitura di gas, acqua, elettricità, etc.
(3) Per quanto attiene alla disciplina speciale relativa al mercato finanziario si rimanda al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 10422/1992
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilità e non anche nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10422 del 31 ottobre 1992)