Articolo 33 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Condanna per delitto colposo

Dispositivo

Le disposizioni dell'articolo [29] e del secondo capoverso dell'articolo [32] non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo [43] (1).

Le disposizioni dell'articolo [31] non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Note

(1) L'articolo in esame ha assunto l'attuale configurazione per opera della modifica avvenuta attraverso l'art. 121, legge 24 novembre 1981, n. 689.