Articolo 47 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Errore di fatto

Dispositivo

Note

(1) Pererrores'intendeuna falsa rappresentazione della realtà materiale (errore di fatto) o normativa (errore di diritto). Alla prima categoria appartiene il caso del soggetto che coltiva una pianta che ritiene ornamentale, ma che è marijuana, mentre si ritiene errore di diritto quello in cui un soggetto cade ritenendo che le pasticche che detiene sia una droga non considerata vietata dalla legge.L'errore qui disciplinato è quello che incide sulprocesso formativo della volontà, che non deve essere confusocon l'errore che riguarda l'esecuzione della pena (aberratio) disciplinato dagli articoli82 e83.

(2) L'errore di fatto, incidendo sul momento rappresentativo, esclude la punibilità a titolo di dolo. Nel caso, però, lo stesso fatto possa essere punito anche a titolo di colpa, in quanto previsto come reato colposo, il soggetto sarà chiamato a risponder, previa valutazione della scusabilità o meno dell'errore. L'errore scusabilesi realizza quando nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, può essere mosso all'agente caduto in errore, mentre si diceerrore inescusabilequando è stato determinato da negligenza, imprudenza od imperizia dell'agente e, quindi, da sua colpa.

(3) Per chiarire si pensi al caso di Tizio che, ignorando di possedere la qualifica di pubblico ufficiale, si appropria di una somma di denaro di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio, non risponderà di reato di peculato (art. 314 c.p.) ma di reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

(3) Relativamente alle nom penali si rimanda all'art. 5 del c.p..Per quanto attiene, invece, all'errore su norme extrapenali, la dottrina tradizionale ha distinto tra norme integratrici del precetto penale,che danno maggiore concretezza al precetto penale precisandolo (es.: il presupposto di pubblico ufficiale nel reato di peculato) od integrano le norme penali in bianco,e norme non integratrici., categoria residuale in cui rientrano tutte le altre norme extrapenali. Quindi, l'errore relativo alle prime, in quanto errore su legge penale, sarebbe irrilevante, mentre l'errore riguardante una norma non integratrice sarebbe invece rilevante per escludere la colpevolezza ai sensi del presente comma. Parte della dottrina, sottolineando la difficoltà di distinguere tra norme integratrici e non integratrici del precetto penale, ed osservando che tale impostazione finiva per dare un' interpretazione abrogatrice del terzo comma, ha considerato che sia preferibile parlare di errore sugli elementi normativi della fattispecie penale, essendo tali quegli elementi che trovano la loro esplicazione in leggi diverse da quelle penali e che costituiscono presupposto normativo di qualificazione di un elemento del fatto.Infine, la più recente dottrina ha osservato che l'articolo in esame si baserebbe sulla contrapposizione sussistere tra "errore sul fatto",che si ha, invece, quando il soggetto, che ben può avere una esatta conoscenza della norma penale, crede di realizzare un fatto diverso da quello vietato dalla norma penale ,ed "errore sul divieto", che si realizza quando il soggetto si rappresenta, vuole e concretizza un fatto materiale, che è perfettamente identico a quello vietato dalla norma penale, ma che egli, per errore su questa, crede che non sia vietato e, quindi, non costituisca reato. Quindi, l'errore sul divieto non è idoneo a escludere il dolo, sulla base del principio generale espresso dall'art. 5 del c.p., mentre l'errore sul fatto fa venir meno la colpevolezza operando il disposto dell'articolo in esame.

(4) Per quanto attiene ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si rimanda all'art. 15, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 .

Massime giurisprudenziali (38)

1Cass. pen. n. 1020/2024

2Cass. pen. n. 33056/2024

3Cass. pen. n. 5999/2024

4Cass. pen. n. 50300/2023

5Cass. pen. n. 46097/2023

6Cass. pen. n. 13312/2023

7Cass. pen. n. 418/2021

8Cass. pen. n. 1780/2021

9Cass. pen. n. 2147/2021

10Cass. pen. n. 16221/2020

11Cass. pen. n. 12892/2020

12Cass. pen. n. 42795/2017

13Cass. pen. n. 9473/2017

14Cass. pen. n. 38829/2016

15Cass. pen. n. 27941/2016

16Cass. pen. n. 13038/2016

17Cass. pen. n. 949/2015

18Cass. pen. n. 37837/2014

19Cass. pen. n. 6405/2012

20Cass. pen. n. 11497/2011

21Cass. pen. n. 15388/2005

22Cass. pen. n. 22813/2004

23Cass. pen. n. 14819/2004

24Cass. pen. n. 1668/2004

25Cass. pen. n. 24605/2003

26Cass. pen. n. 17205/2002

27Cass. pen. n. 7402/2000

28Cass. pen. n. 5447/1995

29Cass. pen. n. 16264/1990

30Cass. pen. n. 11156/1989

31Cass. pen. n. 8355/1989

32Cass. pen. n. 9442/1986

33Cass. pen. n. 564/1983

34Cass. pen. n. 9069/1982

35Cass. pen. n. 755/1982

36Cass. pen. n. 5797/1981

37Cass. pen. n. 5236/1978

38Cass. pen. n. 4662/1978