Articolo 67 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Dispositivo

Note

(1) In questi casi viene diminuita la pena cd edittale prevista per il reato ovvero quella dell'ergastolo.

(2) Successivamente alla soppressione della pena di morte nel nostro ordinamento, è stato abrogato il numero in esame. Questo, infatti, recitava: "a quindici anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte".

(3) Diversamente da quanto previsto nel primo comma, se non si tratta di un caso in cui è comminata la sanzione dell'ergastolo, la diminuzione di pena viene computata a partire dalla pena che il giudice intende irrogare in concreto in relazione al reato.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 17908/2003

2Cass. pen. n. 4923/2000

3Cass. pen. n. 8994/1994

4Cass. pen. n. 8379/1992

5Cass. pen. n. 2285/1992

6Cass. pen. n. 5264/1992

7Cass. pen. n. 3839/1990

8Cass. pen. n. 3060/1989

9Cass. pen. n. 5901/1980

10Cass. pen. n. 973/1970