Articolo 115 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Accordo per commettere un reato. Istigazione

Dispositivo

Note

(1) Peraccordos'intende quando due o più persone insieme stabiliscono di commettere un reato e non deve essere confuso con l'accordo, che ad esempio sta alla base del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 del c.p., in virtù del quale è prevista una pena anche qualora nessuno dei reati programmati sia stato commesso. Come chiarisce la clausola di salvezza iniziale, la norma non si applica qualora sia applicabile una fattispecie di associazione necessaria, di cui l'accordo è elemento costitutivo, ma al di fuori di queste, non considerando quindi punibile nessuno per il solo effetto dell'accordo.

(2) Gli ultimi due commi si riferiscono alla figura dell'istigatore, espressione in tale sede utilizzata in modalità estensiva ovvero comprensiva di ogni forma di partecipazione morale. Quindi vi rientrano sia l'istigatore in senso proprio (colui che eccita e rafforza un proposito delittuoso già sorto), il mandante (colui che dà l'incarico di commettere il reato dietro corrispettivo), il determinatore (colui che fa sorgere in altri il proposito di commettere un delitto) e il suggeritore (colui che consiglia i modi e i tempi dell'esecuzione di un delitto). Stabilito ciò, si ricordi che se l'istigazione riguarda alternativamente due o più reati, almeno uno di essi deve essere stato commesso dall'esecutore materiale, diversamente l'istigazione non è punibile.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 30035/2021

2Cass. pen. n. 45864/2014

3Cass. pen. n. 2260/2014

4Cass. pen. n. 35778/2013

5Cass. pen. n. 49975/2009

6Cass. pen. n. 7957/2004

7Cass. pen. n. 3299/2001

8Cass. pen. n. 9774/1995

9Cass. pen. n. 9320/1995

10Cass. pen. n. 5307/1992