Articolo 95 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Dispositivo

Note

(1) La norma pone l'esigenza di chiarire la differenza tra stato dicronica intossicazionedeterminato dall'uso di alcool e stato diubriachezza abituale(art. 94), per i quali il legislatore ha predisposto un trattamento differenziato. Infatti nel primo caso non c'è imputazione, mentre per la seconda ipotesi scattano gli aumenti di pena. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1998, n. 114, ha chiarito che la cronica intossicazione si differenzia dalla ubriachezza abituale in quanto è un dato irreversibile ovvero, in questo caso, i fenomeni tossici sono stabili, persistendo anche dopo l'eliminazione dell'alcool assunto, di conseguenza la capacità del soggetto può essere permanentemente esclusa o grandemente scemata (si pensi al delirium tremens, alla psicosi alcoolica di Korsakoff o alla paranoia alcoolica). Mentre nell'ubriachezza abituale i fenomeni tossici non sono onnipresenti,vengono meno, infatti,negli intervalli di astinenza, durante i quali il soggetto riacquista la capacità d'intendere e di volere.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 12949/2021

2Cass. pen. n. 12896/2020

3Cass. pen. n. 25252/2018

4Cass. pen. n. 190035/2017

5Cass. pen. n. 35872/2007

6Cass. pen. n. 7885/1999

7Cass. pen. n. 5924/1995

8Cass. pen. n. 3191/1992

9Cass. pen. n. 10005/1991

10Cass. pen. n. 15444/1990

11Cass. pen. n. 7523/1990

12Cass. pen. n. 3073/1990

13Cass. pen. n. 16814/1989

14Cass. pen. n. 10218/1989

15Cass. pen. n. 5012/1988

16Cass. pen. n. 11591/1985

17Cass. pen. n. 1180/1984

18Cass. pen. n. 2881/1983

19Cass. pen. n. 902/1982