Articolo 97 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Minore degli anni quattordici

Dispositivo

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni [222], [224] (1).

Note

(1) La dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che l'età debba essere calcolata secondo le regole del computo naturale, ovvero tenendo conto del giorno effettivo in cui si è verificata la nascita e dell'ora della stessa.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 3029/2019

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3029 del 27 novembre 2019)

2Cass. pen. n. 16118/2019

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'imputato infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16118 del 14 febbraio 2019)

3Cass. pen. n. 28627/2017

La nullità della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, è risultato essere minorenne all'epoca dei fatti, non è deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciò non imputabile.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28627 del 14 marzo 2017)

4Cass. pen. n. 49863/2009

La previsione di cui all'art. 26 del D. P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 D.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 49863 del 29 dicembre 2009)

5Cass. pen. n. 15523/1989

La non imputabilità del minore non esclude necessariamente la sua maturità psichica ed intellettiva.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15523 del 11 novembre 1989)