Articolo 132 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Dispositivo

Note

(1) La disposizione in esame, al suo primo comma, indica le tre regole fondamentali relative all'applicazione della pena, cui il giudice deve attenersi: tenersi nei limiti fissati dalla legge, applicare discrezionalmente la pena e indicare i motivi che lo hanno portato alla commisurazione della stessa. Per quanto attiene al primo aspetto, l'espressione "nei limiti fissati dalla legge" prevede che non possa essere irrogata una pena superiore/minore al massimo/minimo edittale. Questi possono subire delle variazioni, solo quando è la legge stessa a prevederlo,secondo quanto previsto dal secondo comma di questo articolo.

(2) In secondo luogo, nell'applicazione della pena, il giudice è chiamato ad agire discrezionalmente. Ciò non significa che questi può agire arbitrariamente, quanto che dovrà attenersi a criteri legalmente predeterminati (si parla dunque didiscrezionalità vincolata), ravvisabili nei limiti esterni, ovvero il c.d. spazio edittale: minimi e massimi di pena, e in quelli interni, rinvenibili nell'art. 133 e sintetizzati nelle formule della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e prevenzione speciale (capacità a delinquere). A ciò si aggiungano altre situazioni che il giudice deve tenere in considerazione, quali, ad esempio, la scelta tra pene edittali comminate alternativamente, l'individuazione di eventuali attenuanti generiche (art. 62 bis) o indefinite, il bilanciamento tra le circostanze eterogenee (art. 69), la concedibilità della sospensione condizionale della pena (v.163), l'ammissione del contravventore all'oblazione (art. 162 bis), la concessione del perdono giudiziale (art. 169), la concessione del beneficio della non menzione della condanna (art. 175), l'accertamento in concreto della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione, della scelta e della revoca delle misure di sicurezza (art. 199 ss.), la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (artt.103-105) o di tendenza a delinquere (art. 107).

(3) Infine, il giudice deve motivare le proprie scelte, in attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), in modo da garantire un uso corretto e regolamentato del proprio potere discrezionale, nonché la congruità della pena inflitta al reo. Si ricordi che tale dovere non si considera assolto in presenza di motivazioni implicite o stereotipate, in quanto deve consentirsi un controllo effettivo sull'operato del giudice.

Massime giurisprudenziali (31)

1Cass. pen. n. 19861/2025

2Cass. pen. n. 14565/2025

3Cass. pen. n. 15438/2024

4Cass. pen. n. 49728/2023

5Cass. pen. n. 46695/2023

6Cass. pen. n. 5511/2023

7Cass. pen. n. 51322/2023

8Cass. pen. n. 48833/2023

9Cass. pen. n. 46851/2023

10Cass. pen. n. 46205/2023

11Cass. pen. n. 44428/2022

12Cass. pen. n. 36256/2020

13Cass. pen. n. 17209/2020

14Cass. pen. n. 16226/2020

15Cass. pen. n. 25556/2019

16Cass. pen. n. 37867/2015

17Cass. pen. n. 11539/2014

18Cass. pen. n. 28707/2013

19Cass. pen. n. 27114/2009

20Cass. pen. n. 41702/2004

21Cass. pen. n. 35164/2003

22Cass. pen. n. 5339/1996

23Cass. pen. n. 3632/1995

24Cass. pen. n. 9442/1993

25Cass. pen. n. 7842/1992

26Cass. pen. n. 12372/1990

27Cass. pen. n. 12364/1990

28Cass. pen. n. 10408/1990

29Cass. pen. n. 10009/1990

30Cass. pen. n. 2350/1990

31Cass. pen. n. 112/1990