Articolo 133 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Dispositivo

Note

(1) Articolo introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Per quanto riguarda l'aumento, si tratta sempre di una decisione rientrante in quelle adottabili discrezionalmente dal giudice, mentre in caso di riduzione della pena pecuniaria, possibilità garantita dopo l'intervento legislativo del 1981, il soggetto che la richiede deve allegare una documentazione atta ad attestare la propria condizione economica e patrimoniale.

(3) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha inserito le parole "e patrimoniali" dopo la parola "economiche".

(4) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") che ha inserito le parole "e patrimoniali" dopo la parola "economiche".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 56297/2017

2Cass. pen. n. 29878/2006

3Cass. pen. n. 45482/2004

4Cass. pen. n. 2558/2000

5Cass. pen. n. 11836/1997

6Cass. pen. n. 9575/1996

7Cass. pen. n. 5484/1994

8Cass. pen. n. 4066/1994