Articolo 139 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Computo delle pene accessorie
Dispositivo
Nel computo delle pene accessorie temporanee (1) non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Note
(1) La disposizione in esame dunque deve considerarsi come la compressione dei diritti e delle capacità, quale effetto delle pene accessorie, si produce solo una volta esaurita l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.